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Porto Turistico-Crocieristico di Fiumicino, dalla società Fiumicino Waterfront, la nota tecnica su campioni dell’area del nuovo terminal

“I sedimenti sono tutti caratterizzati da valori di mercurio conformi con assenza di rischio igienico sanitario per i fruitori delle spiagge interessate dai futuri ripascimenti”

 

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo

 

 

Il progetto del Porto Turistico-Crocieristico di Fiumicino Isola Sacra, attualmente in attesa di parere della Commissione Nazionale VIA PNRR-PNIEC, prevede la realizzazione di un canale di accesso il cui dragaggio comporta la gestione di sedimenti marini, che sono stati classificati a norma di legge nelle varie campagne di indagine eseguite dal 2022, ed in particolare la campagna del 2024 relativa al canale di accesso al porto, e di cui si prevede prevalentemente il riutilizzo per progetti di ripascimento del litorale laziale ed all’interno delle casse di colmata del porto stesso.

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO La gestione dei sedimenti marini risultanti da attività di dragaggio è normata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 173/2016, che ne definisce la destinazione consentita a partire dalla relativa Classificazione di qualità ambientale. La Classificazione si applica a campioni di sedimenti rappresentativi dell’area interessata, i quali vengono valutati in base all’integrazione ponderata dei risultati della relativa classificazione chimica e classificazione ecotossicologica, ottenute mediante specifiche analisi regolamentate dalla stessa norma citata. La classificazione ecotossicologica attribuisce una classe di pericolo da “Assente” a “Molto alto”, ma riferendosi ad un giudizio di tipo ecotossicologico, elaborato dall’integrazione ponderata dei risultati di specifici saggi biologici eseguiti con specie test rappresentative dell’ecosistema marino, effettuati sugli stessi campioni di sedimento sottoposti a classificazione chimica. La classificazione chimica dei sedimenti attribuisce una classe di pericolo da “Assente” a “Molto alto”, basandosi sull’elaborazione dell’indice ponderato Hazard Quotient chimico (HQc), che considera la tipologia e il numero dei parametri chimici non conformi, nonché l’entità di tali superamenti rispetto a livelli di riferimento nazionali (L1 – presenza elementi in tracce e L2 – presenza elementi non trascurabile, rilevante in base all’entità del superamento).
Pertanto, in base all’indice sopra riportato ed ai livelli di pericolo chimico da considerare i campioni di sedimento possono essere classificati in classe A se rientrano nel livello L1 e classe B se rientrano nel livello L2 – BASSO o MEDIO.

 

Si riportano di seguito le varie opzioni di gestione per le due classi di sedimenti sopra menzionate ai sensi del D.M. 173/2016:

Per la classe A:
– ripascimento della spiaggia emersa con pelite ≤ 10% o altro valore stabilito su base regionale;
– ripascimento della spiaggia sommersa con frazione sabbiosa prevalente;
– immersione deliberata in aree marine non costiere (oltre le 3 mn);
– immersione in ambiente conterminato marino-costiero

Per la classe B:
– immersione deliberata in aree marine non costiere (oltre le 3 mn) con monitoraggio ambientale;
– immersione in ambiente conterminato in ambito portuale, incluso capping, con monitoraggio ambientale.

E’ utile sottolineare come la classificazione chimica valuti il mero superamento di limiti tabellari, mentre la classificazione ecotossicologica prevede l’esposizione diretta al sedimento dragato di organismi animali e vegetali rappresentativi del biota costiero, per verificare con approccio cautelativo l’effettiva reazione dell’ecosistema marino, anche in presenza di eventuali elementi di tossicità e, di conseguenza, la compatibilità con l’utilizzo del sedimento per il ripascimento delle spiagge emerse e sommerse.

 

RISULTATI SITO SPECIFICI Come rappresentato nel Report Tecnico “Report Tecnico di Caratterizzazione dei Sedimenti Marini Variante del canale di accesso” del 2024, in TUTTI i campioni di sedimenti recentemente sottoposti a classificazione di qualità ambientale e prelevati dall’area di dragaggio del canale di accesso al nuovo terminal crociere in progetto è stata accertata la completa assenza di ecotossicità, indipendentemente dalla presenza di mercurio e/o di altri composti chimici tra quelli previsti dalla normativa di riferimento. In merito alla presenza di metalli pesanti, si rileva in particolare la presenza di mercurio che risulta inferiore al livello L2 nella maggior parte dei campioni analizzati e in concentrazione poco superiore al livello L2 (BASSA o MEDIA) in 6 orizzonti di campionamento su 26. Si osserva che, da letteratura, il mercurio risulta presente nelle sabbie delle spiagge circostanti e nei sedimenti trasportati dal fiume Tevere e naturalmente depositati nel paraggio circostante la foce.

 

DESTINAZIONE DEI SEDIMENTI Ciò nonostante, per il principio di precauzione insito nei criteri di classificazione di qualità ambientale di cui alla normativa citata, non possono essere utilizzati per il ripascimento delle spiagge le porzioni di sedimento marino dragato per le quali i campioni hanno riscontrato concentrazioni chimiche di Mercurio od altri elementi chimici rilevanti superiori ai livelli di riferimento nazionali, per quanto valutate non pericolose dal punto di vista ecotossicologico. Secondo normativa infatti, la presenza di mercurio nei sedimenti analizzati, come peraltro anche di altri elementi chimici tra quelli rilevati e previsti dalla norma, in base alle concentrazioni accertate ed in assenza di tossicità, determina l’attribuzione a classi di qualità ambientale di tipo A o B ai sensi del D.M. 173/2016, come sopra descritte, escludendo per tali sedimenti una condizione di “inquinamento” o rischio per la salute pubblica e l’ambiente, come definito dalla normativa nazionale. Nel caso esaminato e per estrema chiarezza si sottolinea infine come i sedimenti destinabili a ripascimento costiero, secondo le opzioni progettuali previste, sono tutti caratterizzati da valori di mercurio conformi non solo ai limiti di riferimento normativi per sedimenti marini più conservativi (L1), ma anche, a titolo comparativo, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste per i suoli ad uso verde pubblico e residenziale dalla normativa in materia di inquinamento ambientale di cui alla parte IV Titolo V del D.lgs. 152/2006, assicurando con ciò l’assenza di rischio igienico sanitario per i fruitori delle spiagge interessate dai futuri ripascimenti.

 

 

 

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