Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici
L’Amministrazione Comunale comunica che il Decreto legge n. 70 del 13/05/2011, recante “Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ha introdotto, all’art. 10 dedicato ai “Servizi ai cittadini”, disposizioni in materia di carte d’identità rilasciate ai minori.
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una nuova validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore. In particolare, è previsto che la carta d’identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori, nella fascia di età compresa fra i tre e i diciotto anni, abbia una validità di cinque anni.
Al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio. Pertanto, in tali ipotesi il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all’art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000 (le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte e presentate insieme alla copia fotostatica, non autentica, di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero, sottoscritte dall’interessato in presenza dell’addetto comunale).
La carta d’identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio sia subordinata alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente per quanto previsto per il cosiddetto lasciapassare e per il passaporto.
Al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo di frontiera, si suggerisce d’informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).
Si puntualizza inoltre che il decreto legge in esame prevede l’esenzione dell’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai dodici anni, avendo prorogato con il D.P.C.M. del 25 marzo 2011 al 31.12.2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all’inserimento dell’impronta nella carta d’identità.
Si precisa altresì che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento si applicano anche alle carte d’identità non valide per l’espatrio, rilasciate ai minori, figli, di cittadini stranieri.