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Quando si parla di sequestro preventivo

Disciplinato dall’articolo 321 del Codice di Procedura Penale, il sequestro preventivo viene disposto con decreto motivato nel caso in cui vi sia il rischio che la libera disponibilità di una cosa correlata a un reato sia in grado di prolungare le conseguenze del reato stesso o di aggravarlo, ma anche di favorire il compimento di altri delitti. A farne richiesta può essere il pubblico ministero: a quel punto il giudice competente si pronuncia nel merito. Se non si è ancora entrati nell’esercizio dell’azione penale, a decidere è il giudice per le indagini preliminari. Nel momento in cui le condizioni di applicabilità dovessero venire meno, per esempio per il sopravvenire di nuovi fatti, il sequestro può essere revocato in maniera immediata, su richiesta del soggetto interessato o del pubblico ministero.

Ovviamente, il soggetto si avvale della difesa garantita da uno studio legale penale. Il sequestro preventivo può essere effettuato sui beni mobili registrati e sui beni immobili, con il provvedimento che viene trascritto presso gli uffici ompetente, ma anche sui crediti e sui beni mobili, sulla base di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile in relazione al pignoramento presso il debitore. Inoltre, lo si può decretare per i beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa: in questo caso il provvedimento viene iscritto nel registro delle imprese a cui l’impresa stessa è iscritta. Se il sequestro preventivo riguarda le quote sociali e le azioni, esso viene annotato nei libri sociali. 

Che cosa è bene sapere del sequestro preventivo

Se in occasione delle indagini preliminari il provvedimento del giudice non può essere atteso perché ci si trova in una situazione di urgenza, può essere il pubblico ministero stesso a disporre il sequestro preventivo con decreto motivato. Prima del suo intervento, negli stessi casi procedono al sequestro gli ufficiali di polizia giudiziaria, che sono tenuti a trasmettere al pubblico ministero stesso il verbale relativo entro le 48 ore seguenti. Nel caso in cui il pubblico ministero non stabilisca la restituzione di ciò che è stato sequestrato, deve essere richiesta la convalida al giudice, che deve anche emettere il decreto relativo nelle 48 ore successive a partire dal momento in cui il verbale è stato ricevuto se a eseguire il sequestro è stata la polizia giudiziaria o a partire dal momento del sequestro se lo stesso è stato ordinato dal pubblico ministero. 

Nell’eventualità in cui l’ordinanza di convalida non sia emessa dal giudice entro i 10 giorni seguenti dal momento in cui la richiesta è stata ricevuta, il sequestro non è più efficace, a causa dell’inosservanza dei termini. 

La sentenza n. 41354 del 2015 della Corte di Cassazione ha stabilito che il mantenimento del sequestro preventivo che ha come fine la confisca dei beni di una società su cui pende un procedimento per responsabilità amministrativa che deriva da un reato è legittimo anche se a carico dell’ente sopravviene una procedura concorsuale, dal momento che questa vicenda giuridica non toglie al magistrato penale la facoltà di valutare se disporre o meno la confisca, con quali limiti e con quale estensione.

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